In virtù dell’articolo 9f Lferr, il SAT è responsabile della riscossione del prezzo di traccia (prestazioni di base e supplementari) presso gli utenti della rete (imprese di trasporto ferroviario; ITF) e del suo versamento ai gestori dell’infrastruttura (GI). A tal fine si basa sui dati contabili dei GI.
Il SAT verifica a campione che la registrazione e la fatturazione dei treni circolati siano corrette e complete.
Per i gestori dell’infrastruttura, il SAT rappresenta il punto di riferimento per domande e dubbi relativi al calcolo dei prezzi di traccia.